Mercoledì, 24 Febbraio 2021 09:46

Autocertificazione FPC

In merito all’autocertificazione in materia di crediti formativi, si ricorda che sono autocertificabili esclusivamente i crediti formativi relativi alle attività particolari individuate nell'allegata tabella, nonchè eventuali esenzioni dall'obbligo formativo di cui all’art. 8 del Regolamento nazionale FPC. Si ricorda inoltre che gli iscritti nell'elenco speciale non sono tenuti a svolgere l'attività di "formazione professionale continua". Per gli eventi organizzati da altri enti e non dall’Ordine di Taranto, non è necessario produrre autocertificazione poiché gli stessi enti organizzatori sono tenuti a comunicare all'Ordine di appartenenza dell'iscritto i crediti formativi effettivamente maturati. E’ opportuno in ogni caso conservare il certificato o l’attestato di partecipazione frequentato da cui deve risultare necessariamente il codice di accreditamento assegnato dal CNDCEC, nonchè i codici delle materie oggetto dell’evento formativo per eventuali controlli o integrazioni successive. In allegato la tabella delle attività particolari

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