Incarichi di consulenza e collaborazione

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, in base alla Legge 244/2007, art. 3 comma 54 e ss.mm., a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi a soggetti esterni con l'indicazione della tipologia dell'incarico e dell'importo erogato. L’art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) recita rispettivamente:

comma 18 - I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

comma 54 (modifica all’art. 1 comma 127 della L. 662/1996) - Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gi incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

 

Incarichi di consulenza e collaborazione per l'anno 2010

Incarichi consulenza e collaborazione per l'anno 2013